Consulenza psicologia giuridica
Nella Giustizia lo psicologo può essere chiamato come esperto in diversi ambiti: nel penale, nel civile, nel minorile e in particolari circostanze anche nell’amministrativo e nell’ecclesiastico. Le sue funzioni cambiano a seconda del settore in cui è chiamato ad operare.
Si parla di “consulenza tecnica” se lo psicologo opera in ambito civile, mentre si parla di “perizia” in ambito penale.
Quando lo psicologo forense è nominato da un giudice viene indicato come “consulente tecnico d’ufficio” (CTU), mentre quando l’esperto viene richiesto dal privato cittadino è indicato come “consulente tecnico di parte” (CTP).
In una causa, ciascuna parte ha la facoltà di nominare, sempre in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Quando le parti hanno interesse a provare un fatto in campo tecnico e scientifico utile ai fini della causa, hanno la possibilità di nominare propri esperti che espongano il loro parere al giudice.
Ad esempio, lo psicologo esperto CTP può occuparsi della valutazione del danno psicologico a causa di un evento accaduto alla persona per richiedere un risarcimento, della valutazione dell’invalidità, della valutazione delle competenze genitoriali in caso di affido, della stesura di una relazione in caso di mobbing, della valutazione della testimonianza di un minore ecc.
La perizia è un accertamento diagnostico o una valutazione richiesta a fronte di specifiche esigenze e situazioni, in merito alle quali è necessario un parere o giudizio clinico.
L’intervento peritale psicologico si colloca prevalentemente all’interno del processo civile (ad esempio valutazione del danno psichico, adozioni e affidamenti di minori, casi di interdizione e inabilitazione); in generale ci si avvale dello strumento della consulenza tecnica ogni qualvolta sussistano problematiche psicologiche o psicopatologiche da analizzare o ci sia la necessità di un approfondimento diagnostico.
La perizia si esplica in un esame approfondito del soggetto o dei soggetti coinvolti, atto a rispondere a specifici quesiti, attraverso una valutazione diagnostica e prognostica che ne delinei un quadro complessivo ed esaustivo.
Tuttavia ciò non può limitarsi a fornire un’immagine statica e circoscritta della situazione attuale, ma deve essere un’indagine a 360o, in cui si approfondiscono le esperienze passate, i vissuti profondi, gli affetti, le scelte e motivazioni e il sistema di relazioni in cui è inserito il soggetto per poter ricostruire il percorso che egli ha fatto e comprendere chi è e come si relaziona con il mondo esterno.
La perizia psicologica è un processo, fatto di colloqui, incontri ed esami psicodiagnostici, in cui il consulente si trova spesso a collaborare e confrontarsi con altre e diverse figure professionali che si occupano del caso.
L’attività peritale infine è un’indagine di tipo valutativo-giudiziario, con finalità e metodiche proprie e specifiche, e differisce quindi in modo sostanziale dal lavoro clinico-terapeutico anche perché, accanto alle comuni necessità etiche e deontologiche, la prima deve rispondere a specifici criteri guida dettati dalla giurisprudenza.